dic
12-07

Finanziaria 2008-Articolo 2-Comma 8-18

8. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Questo articolo valido già dal 2007, esclude imposte per redditi fondiari inferiori o uguali a 500 euro l’anno che corrispondono a questi:
“1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.”

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

In entrambe le modifiche il reddito catastale dell’unità immobiliare non va a pesare sul reddito complessivo.

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Proseguono i rimborsi per opere di ristrutturazione anche per il 2008-2009 e 2010, con evidenza di fattura ovviamente. Molto bene.

15. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Anche in questo caso si riconfermano i rimborsi per interventi edili ed energetici previsti nella precedente Finanziaria, dove i comma prevedono rimborsi per:

  • 344-Riqualificazione energetica
  • 345-Strutture opache e finestre
  • 346-Pannelli solari
  • 347-Caldaie a codensazione

16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Vengono confermate le disposizioni emesse dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 febbraio 2007 e vengono ridotti gli stanziamenti per il Mezzogiorno sempre secondo il decreto citato. Si lascia libertà al Ministero di emettere decreto che vari tali disposizioni nel 2008. A quanto ho capito si fissano le regole anche se rimangono incerte vista la possibilità di un decreto successivo.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con effiacia dal 1º gennaio 2007 dalla seguente:
«Tabella 3 (Art. 1, comma 345)

Tabella 2008
La tabella orginale portava questi dati:

Tabella

Anche se le due tabelle sembrano uguali, son invertite le intestazioni di Pavimenti e Coperture, o si tratta di un refuso di oggi o un refuso di ieri. I valori sono rappresentano la trasmittanza termica.

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

In sostanza viene ribadito che i dati sopra esposti non sono definitivi, ma potranno essere corretti o modificati entro il 28/02/2008.

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;

Qui si specifica che tipo di detrazione può essere applicata.

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per la sostituzione delle finestre non sarà necessario acquisire l’attestato di certificazione energetica.

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