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Articolo 2
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9».
L’articolo 8 del suddetto decreto determina l’ammontare della detrazione sull’ICI. Il comma 2 recita:
“2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (103,29 euro n.d.a) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.”
In sostanza l’ICI costerà di meno, a patto di non vivere in abitazioni signorili (A1), Ville (A8) oppure Castelli (A9). Oltre alla detrazione precedente di 103,29 euro, si toglierà l’ 1,33 per mille del valore catastale fino ad un massimo di 200 euro, quindi se la vostra casa ha valore catastale di 100.000 euro, verranno detratti ulteriori 133 euro. Una bella notizia per il contribuente, un po’ meno per i comuni (v. sotto).
2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
Il mancato introito per il comune è rimborsato dallo Stato a rate come descritto sopra, questo potrebbe provocare forti problemi di liquidità per i comuni che, come sappiamo, vivono prevalentemente di ICI, si corre il rischio di vedere molti più autovelox il prossimo anno, oppure un aumento della tassa comunale sugli stipendi.
3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Per le regioni e le provincie autonome, i rimborsi non saranno disposti direttamente, ma agli enti stessi che provvederanno alla loro ridistribuzione secondo le relative quote.
4. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;
Il testo diminuisce l’importo del rimborso per chi affitta una casa, per entrambi i redditi del 39,49%. Un bell’aiuto per le persone che affittano una casa, complimenti.
b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
Questa è un’estensione delle detrazioni dell’articolo 1-bis che si rivolgeva unicamente ai lavoratori dipendenti, ora queste detrazioni vengono applicate anche ai giovani dai 20 ai 30 anni (chissà perché non dai 18?). Ottima scelta.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
Le detrazioni, giustamente, non sono comulabili.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».
5. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.
Qui si rende retroattivo per l’anno 2007 l’articolo precedente, quindi a Luglio 2008, chi affitta una casa non avrà le detrazioni che si aspettava.
6. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
Qui è un po’ complicato, se ho capito bene, dalla detrazione dall’imposta lorda vengono esclusi gli assegni dell’articolo 10, cito:”gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (3);”. Se la mia interpretazione è giusta, in questo caso il lordo non viene calcolato con gli assegni e abbassandosi è possibile avere una maggiore detrazione.
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno».
Anche qui la complicazione e il legalese non aiutano, mi sembra di capire che gli assegni periodici siano assimilati agli assegni pensionistici del comma 3 dell’articolo 13 (quello di cui ci stiamo occupando). Quindi:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Non so se si tratti di una buona o cattiva cosa, anche perché non ho trovato traccia di indicazioni sugli assegni periodici nel testo unico.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 6 è quindi applicato all’anno 2007.
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