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13-07

Sciopero autotrasportatori

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Un pensiero breve sull’ormai rientrato sciopero degli autotrasportatori: la dipendenza dal trasporto su gomma ha evidenziato che dovremmo incentivare l’uso del treno, NON che dobbiamo fare la TAV per forza, come chiederanno a gran voce in futuro certi politici furbetti.




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12-07

Finanziaria 2008-Articolo 2-Comma 8-18

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8. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Questo articolo valido già dal 2007, esclude imposte per redditi fondiari inferiori o uguali a 500 euro l’anno che corrispondono a questi:
“1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.”

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

In entrambe le modifiche il reddito catastale dell’unità immobiliare non va a pesare sul reddito complessivo.

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Proseguono i rimborsi per opere di ristrutturazione anche per il 2008-2009 e 2010, con evidenza di fattura ovviamente. Molto bene.

15. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Anche in questo caso si riconfermano i rimborsi per interventi edili ed energetici previsti nella precedente Finanziaria, dove i comma prevedono rimborsi per:

  • 344-Riqualificazione energetica
  • 345-Strutture opache e finestre
  • 346-Pannelli solari
  • 347-Caldaie a codensazione

16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Vengono confermate le disposizioni emesse dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 febbraio 2007 e vengono ridotti gli stanziamenti per il Mezzogiorno sempre secondo il decreto citato. Si lascia libertà al Ministero di emettere decreto che vari tali disposizioni nel 2008. A quanto ho capito si fissano le regole anche se rimangono incerte vista la possibilità di un decreto successivo.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con effiacia dal 1º gennaio 2007 dalla seguente:
«Tabella 3 (Art. 1, comma 345)

Tabella 2008
La tabella orginale portava questi dati:

Tabella

Anche se le due tabelle sembrano uguali, son invertite le intestazioni di Pavimenti e Coperture, o si tratta di un refuso di oggi o un refuso di ieri. I valori sono rappresentano la trasmittanza termica.

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

In sostanza viene ribadito che i dati sopra esposti non sono definitivi, ma potranno essere corretti o modificati entro il 28/02/2008.

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;

Qui si specifica che tipo di detrazione può essere applicata.

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per la sostituzione delle finestre non sarà necessario acquisire l’attestato di certificazione energetica.




dic
12-07

Finanziaria 2008-Articolo 2-Comma 1-7

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Articolo 2

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9».

L’articolo 8 del suddetto decreto determina l’ammontare della detrazione sull’ICI. Il comma 2 recita:

“2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (103,29 euro n.d.a) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.”

In sostanza l’ICI costerà di meno, a patto di non vivere in abitazioni signorili (A1), Ville (A8) oppure Castelli (A9). Oltre alla detrazione precedente di 103,29 euro, si toglierà l’ 1,33 per mille del valore catastale fino ad un massimo di 200 euro, quindi se la vostra casa ha valore catastale di 100.000 euro, verranno detratti ulteriori 133 euro. Una bella notizia per il contribuente, un po’ meno per i comuni (v. sotto).

2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

Il mancato introito per il comune è rimborsato dallo Stato a rate come descritto sopra, questo potrebbe provocare forti problemi di liquidità per i comuni che, come sappiamo, vivono prevalentemente di ICI, si corre il rischio di vedere molti più autovelox il prossimo anno, oppure un aumento della tassa comunale sugli stipendi.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Per le regioni e le provincie autonome, i rimborsi non saranno disposti direttamente, ma agli enti stessi che provvederanno alla loro ridistribuzione secondo le relative quote.

4. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

Il testo diminuisce l’importo del rimborso per chi affitta una casa, per entrambi i redditi del 39,49%. Un bell’aiuto per le persone che affittano una casa, complimenti.

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

Questa è un’estensione delle detrazioni dell’articolo 1-bis che si rivolgeva unicamente ai lavoratori dipendenti, ora queste detrazioni vengono applicate anche ai giovani dai 20 ai 30 anni (chissà perché non dai 18?). Ottima scelta.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

Le detrazioni, giustamente, non sono comulabili.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».
5. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

Qui si rende retroattivo per l’anno 2007 l’articolo precedente, quindi a Luglio 2008, chi affitta una casa non avrà le detrazioni che si aspettava.

6. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

Qui è un po’ complicato, se ho capito bene, dalla detrazione dall’imposta lorda vengono esclusi gli assegni dell’articolo 10, cito:”gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (3);”. Se la mia interpretazione è giusta, in questo caso il lordo non viene calcolato con gli assegni e abbassandosi è possibile avere una maggiore detrazione.

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno».

Anche qui la complicazione e il legalese non aiutano, mi sembra di capire che gli assegni periodici siano assimilati agli assegni pensionistici del comma 3 dell’articolo 13 (quello di cui ci stiamo occupando). Quindi:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Non so se si tratti di una buona o cattiva cosa, anche perché non ho trovato traccia di indicazioni sugli assegni periodici nel testo unico.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il comma 6 è quindi applicato all’anno 2007.




dic
11-07

Finanziaria 2008-Articolo 1

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Proviamo a leggere la finanziaria 2008 insieme. Non sono un tecnico e sono aperto a tutti i consigli e le critiche, questo articolo è scritto con l’appoggio di Fabio Zanet (anche lui “uomo di popolo” come me).

Articolo I
1. Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.

Quindi per il 2008 la finanziaria sarà di 34 miliardi di euro, più 9,905 miliardi di debiti da saldare.

Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.

Qui viene fissata la soglia di emissione di titoli di stato per un valore di 245 miliardi di euro.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per gli anni 2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

Qui non capisco benissimo, sembra che sia una previsione di spesa e di emissione titoli per i prossimi due anni, divisa per tipo di bilancio (programmatico e puriennale). Se qualcuno ha idee è il benvenuto.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

L’emissione dei titoli di Stato sono al netto delle spese di rimborso.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, prioritariamente, nel 2008, a riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

In questa parte si specifica l’uso di un eventuale “tesoretto” di cui si è discusso moltissimo quest’anno, con priorità ai debiti delle pubbliche amministrazioni e dello Stato.